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DESTINATARI
L'indennità
di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili che
si trovano nell'impossibilità di:
1) deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore;
2) compiere gli atti quotidiani
della vita.
REQUISITI
- Residenza sul territorio nazionale;
- Cittadinanza
italiana o comunitaria (per i cittadini extracomunitari è
obbligatoria la titolarità della Carta di Soggiorno);
- Non essere ricoverato in Istituto con pagamento della retta a carico
dello Stato o di Ente Pubblico. (1)
INCOMPATIBILITA'
L'Assegno
di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse
per causa di guerra, lavoro o servizio, ferma restando per
l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più
favorevole.
IMPORTO
E'
concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS un importo pari ad
€ 472,00 per dodici mensilità.
DECORRENZA
Il
diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata presentata la domanda
NOTE
-
L'indennità di accompagnamento non è reversibile.
-
Lo stato di ricovero opera solo come causa di esclusione del diritto
all'erogazione dell'indennità. Non ne preclude il riconoscimento (1)
-
Legge
11 febbraio 1980, n. 18
-
Legge
21 novembre 1988, n. 508.
- Non sono previsti limiti né di età né di
reddito.
Daniele
Marrazzo
Presidente
Associazione Casartigiani Pomigliano
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